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Rifacimento bagni:
L'impresa si avvale di personale altamente qualificato nella
ristrutturazione edilizia e nel restauro conservativo. Ristrutturazioni di
immobili a scopo di investimento oppure curate nei minimi dettagli al fine di
realizzare la casa dei propri sogni. Un servizio mirato e puntuale
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Rifacimento completo di una cucina o diviso nelle mansioni richieste - rimozione del lavello - rimozione del rivestimento in piastrelle di ceramica - demolizione del pavimento e del massetto di sottofondo - rimozione dei tubi del vecchio impianto idrico - rimozione dei tubi del vecchio impianto gas - rimozione del vecchio impianto elettrico (linea elettrica e punti luce) - raschiatura delle vecchie tinte da pareti e soffitti - f.p.o. di nuove tubazioni per impianto idrico - f.p.o. di nuove tubazioni per impianto gas - f.p.o. di nuovo impianto elettrico - f.p.o. massetto di sottofondo - solo p.o. di pavimenti e rivestimenti - f.p.o. di rasante su pareti e soffitti - f.p.o. di pittura su pareti e soffitti - solo p.o. di nuovo lavello - solo p.o. di accessori (porta utensili, mensole, ecc) prezzo a corpo per i lavori da definire sul luogo con il cliente
RIFACIMENTO SOTTOTETTI, LEGGI / ARTICOLI / IDEE A CONFRONTO:
I punti dolenti della L.R. Lombardia 15 del 15 luglio 1996 non sono
stati, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, di tipo
urbanistico-edilizio tra gli operatori e la Pubblica amministrazione, bens" di
tipo civilistico nei rapporti tra i proprietari dei sottotetti e i
condomini e/o confinanti. Tutto ciò ha generato non poco contenzioso, specie
in relazione al cosiddetto diritto di sopralzo e agli interventi sulle
parti comuni degli edifici. Analizziamo, per quanto possibile,
limitatamente al sopralzo, le implicazioni condominiali delle opere connesse;
il tutto riferente al contesto del periodo di sviluppo in cui si
inserisce. Prima di addentrarci nella trattazione vediamone brevemente
l'ordine logico e alcuni chiarimenti preliminari. Dapprima vedremo la
definizione di sopralzo e la logica del codice civile in materia,
successivamente ci addentreremo nello specifico vedendo se e quando si debba
corrispondere l'indennizzo di sopralzo ai sensi dell'art. 1127 cod. civ.
Inoltre si è fatta una distinzione di trattazione secondo i due grandi
capitoli della tipologia di intervento: la prima, che chiameremo
convenzionalmente "recupero", è relativa a quegli interventi che non modificano la
pendenza, l'andamento e l'altezza del tetto (ed è valido per tutte le
regioni in cui esiste una legge simile). La seconda, che chiameremo
convenzionalmente "innalzamento", è relativa a quegli interventi che
presuppongono la modifica del colmo e/o della gronda del tetto,
specificamente alzandole per potere avere i requisiti di abitabilità nei vani
sottostanti. A oggi queste considerazioni sono sostanzialmente valide solo
nella regione Lombardia.
Il tetto come parte comune
Il tetto è normalmente previsto, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ.,
parte comune dell'edificio, anche se il titolo può disporre diversamente.
Ovvero il tetto può anche essere proprietà privata di un singolo anche
se, ovviamente, debba comunque assolvere alla sua funzione di copertura
dell'edificio. In verità i casi in cui il tetto a falde sia proprietà
esclusiva sono rarissimi e comunque di scarsissimo, se non nullo,
interesse per le nostre finalità . Ancorchè il tetto sia parte comune, può
comunque essere modificato in qualsiasi momento dal proprietario del
sottotetto per renderlo abitabile, senza autorizzazione condominiale e
senza corrispondere alcun indennizzo.(1)
Il diritto di sopralzo
Il diritto di sopralzo, cos" come previsto dall'art. 1127 cod. civ., fa
espresso riferimento, in termini concettuali, all'intensità di
utilizzazione di un'area edificabile. Quest'ultima, infatti, non ha un valore
esclusivamente riferito alla sua superficie ma al contrario alla
quantità di cubatura o S.l.p. (superficie lorda di pavimento o di piano) che
consente di realizzare. Ipotizziamo due aree edificabili identiche di
una superficie lorda di 1.000 mq ma con capacità edificatorie diverse.
Per esempio, la prima consente di realizzare 500 mq di S.l.p. ovvero
1.500 mc (3 mc per ogni mq di S.l.p.) mentre la seconda dispone di 1.000
mq di S.l.p. ovvero 3.000 mc. Appare del tutto evidente che la seconda
area abbia per un costruttore un valore nettamente superiore, che in
questo caso potrà essere di circa il doppio. Infatti il valore delle aree
edificabili si computa a metro cubo o a metro quadrato. Per esempio una
certa area varrà euro 200/mc, ovvero 200 euro per ogni metro cubo che
consente di costruire.
A questo punto ipotizziamo di avere un edificio di 5 piani fuori terra
e di 200 mq per piano per un totale di 1.000 mq complessivi di S.l.p.
Questa è evidentemente l'intensità per cui è stata sfruttata finora la
capacità edificatoria del terreno su cui il fabbricato è stato eretto.
Ora se andassimo a edificare un nuovo piano sopra l'ultimo esistente,
che quindi diverrebbe il sesto fuori terra, andremmo, intuibilmente, ad
aumentare lo sfruttamento dell'area. In altri termini potremmo dire che
utilizziamo l'edificio come area edificabile, se prima l'edificio aveva
una S.l.p. di 1.000 mq ora sarà di 1.200 mq, incrementando lo
sfruttamento dell'area su cui è eretto.
Il codice civile, qualora l'edificio sia condominio, di fatto ci dice
che stiamo utilizzando un'area edificabile che non è solo di chi
sopraeleva ma bensଠdi tutto il condominio e dato che chi sopraeleva utilizza
il condominio (o se preferite l'area su cui sorge) come area
edificabile su cui va a costruire, questa area, o meglio questa capacità
edificatoria, la deve pagare al legittimo proprietario, ovvero proprio al
condominio. Chiariamo ulteriormente l'esempio: un costruttore acquista
un'area edificabile pagandola un certo prezzo per mc ed edifica un certo
edificio, poniamo sempre di 1.000 mq. Questo si costituisce in condominio
e ovviamente i condomini che hanno acquistato gli appartamenti hanno
pagato, nel prezzo, anche il costo dell'area edificabile. Ora se il
proprietario dell'ultimo piano decide di edificare un nuovo piano dovrà
anche lui pagare l'area edificabile su cui va a costruire cos" come è stato
per tutti i condomini. Questa area edificabile è di fatto il
condominio sottostante. Di qui la ragione del pagamento dell'indennizzo, di
fatto chi sopraeleva paga l'area edificabile su cui va a costruire. Infatti
il citato art. 1127 cod. civ. recita "Chi fa la sopraelevazione deve
corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale
dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei
piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della
quota a lui spettante". Questo è proprio il modo per ripartire il valore
originario dell'area su tutti i piani, compreso quello da edificare e,
per questa via, commisurare l'indennizzo alla capacità edificatoria che
si va a utilizzare con la sopraelevazione.
Ricordiamo che il diritto di sopralzo previsto dall'art. 1127 cod. civ.
indica sostanzialmente tre limiti: l'impossibilità dell'opera se la
statica dell'edificio non lo consente (ovviabile se tutti i condomini
autorizzano lavori di consolidamento che garantiscano la staticità
dell'edificio); la possibilità data ai condomini di opporsi se l'intervento
"pregiudica l'aspetto architettonico", "ovvero diminuisce notevolmente
l'aria o la luce dei piani sottostanti".
Perchè l'indennizzo non è dovuto
Vediamo ora brevemente perchè nella stragrande maggioranza dei casi di
utilizzazione di una legge per il recupero dei sottotetti, non appare
per nulla logico che si debba pagare l'indennizzo ai sensi dell'art.
1127 cod. civ. Ricordiamo che si ritiene necessario dividere in due casi
distinti i due capitoli di intervento: "recupero" quando si recupera il
sottotetto senza innalzare significativamente la falda del tetto e
"innalzamento" nel caso opposto in cui si procede a un consistente
innalzamento del tetto, realizzandone una vera e propria traslazione verso
l'alto.
Il caso del "recupero"
Preliminarmente è opportuno ricordare che i locali sottotetto sono
delle superfici normalmente non comprese nella cubatura dell'edificio
ovvero non costituiscono S.l.p. di alcun genere. Di solito, infatti, sono
accatastati nella categoria C2, ovvero locali di sgombero, magazzini
senza permanenza di persona; talvolta (spesso per quelli condominiali di
uso comune) non vengono nemmeno accatastati. Il loro uso, quando vengono
in qualche modo utilizzati, è di solito proprio quello di magazzini o
locali di sgombero, spesso suddivisi nei cosiddetti "solai" ad uso dei
proprietari delle varie unità sottostanti.
Volume fisico esistente - Nel caso di un recupero di un sottotetto non
si genera alcun nuovo piano, si trasforma semplicemente qualcosa che è
già esistente. Non è un caso se, per esempio, la L.R. Lombardia 15 del
15 luglio 1996 si intitola "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti
esistenti". In tale senso anche la normativa edilizia adottata per
esempio dal comune di Milano qualifica l'intervento come "ristrutturazione"
e non certo come nuova edificazione ma nemmeno come ampliamento; cosa
al contrario ovvia se si trattasse di una sopraelevazione.
Non c'è una maggiore intensità d'uso dell'area - Nel caso di un
sottotetto che viene recuperato questo non è compreso nella S.l.p. generata
dall'area edificabile che ha consentito la realizzazione dell'edificio
sottostante. Di conseguenza di fatto non si vede un maggior utilizzo
dell'area sottostante.
Non si genera un nuovo piano - Se si realizza un sopralzo si realizza,
è ovvio, un nuovo piano. Nel caso di recupero di un sottotetto
esistente, invece, il numero di piani dell'edificio non cambia, semplicemente
muta la destinazione del piano sottotetto. Se si trattasse di un
sopralzo si dovrebbe generare un nuovo piano e, sopra questo, un nuovo
sottotetto. In tal modo tutto rientrerebbe nella logica dell'art. 1127 cod.
civ. Ma non è assolutamente il caso dei recuperi dei sottotetti. Se si
ipotizza, per esempio, una sopraelevazione su di un lastrico solare di
copertura, diviene logico creare al di sopra del nuovo piano un nuovo
lastrico solare. Se sopraelevo la casa realizzo una nuova copertura a una
quota superiore di un piano. Lo stesso art. 1127 cod. civ. ci viene in
aiuto quando nell'ultimo comma recita: "Egli (n.d.r. chi sopraeleva) è
inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte
dei condomini avevano il diritto di usare". Nel caso del recupero di un
sottotetto non si deve creare alcun nuovo tetto proprio perchè non si
realizza alcun nuovo piano.
Cambi di destinazione - Proseguendo nel medesimo ragionamento va
rilevato che si tratta sostanzialmente di un cambio di destinazione, sia pure
con l'aggiunta dell'abitabilità e della permanenza di persone, della
superficie che diviene quindi S.l.p. a tutti gli effetti, mediante il
pagamento degli oneri. Detti cambi di destinazione possono avvenire, e
avvengono con grande frequenza, anche ad altri piani degli edifici.
Ipotizziamo, per esempio, un magazzino al piano seminterrato. Ipotizziamo
che il proprietario presenti domanda di condono e lo trasformi in uffici.
Il caso è assolutamente analogo: una superficie senza abitabilità e
senza permanenza di persone, grazie a uno strumento legislativo viene
compreso nella S.l.p. e ottiene la permanenza di persone. Il caso è quindi
totalmente analogo al recupero di un sottotetto; anche in questo caso
si può parlare di indennizzo per il sopralzo?
Il paradosso della proprietà - nel caso di un recupero di un sottotetto
si prevedesse il pagamento dell'indennizzo si creerebbe la paradossale
situazione di aversi due proprietari della medesima superficie.
Infatti l'art. 1127 cod. civ., come abbiamo visto, considera la
sopraelevazione come un pagamento di un area edificabile; ma se il sottotetto ha già
un proprietario con un regolare titolo non appare possibile che la
medesima superficie debba essere corrisposta anche al condominio. Infatti
ci troveremmo ad avere un proprietario in base al titolo e un altro
proprietario, senza alcun titolo, ovvero il condominio. Situazione
palesemente paradossale. Chi desiderasse acquistare il sottotetto per
ristrutturarlo pagherebbe, quindi, il prezzo all'attuale proprietario e
nuovamente un altro prezzo al condominio che, per inciso, non ne ha proprio
alcun titolo. Se c'è un proprietario non può essere anche del condominio.
Il caso dell'innalzamento
Nel caso in cui si innalzi tutto il tetto, utilizzando per esempio la
L.R. Lombardia 22/1999, cambia solo in parte quanto esposto
precedentemente; vediamo alcune considerazioni.
Le nuove altezze - L'edificio è complessivamente più alto di quanto lo
fosse prima dell'intervento. Non si tratta comunque della creazione di
un nuovo piano, ma solamente di un aumento dell'altezza interna per una
migliore godibilità dei locali. Il codice civile all'art. 1102 prevede
che il condomino possa migliorare il godimento del suo bene. Non è del
tutto chiaro in quale misura si possa realizzare questo "miglior
godimento". Se un sottotetto ha un'altezza al colmo di 2,60 m. e lo si
trasla verso l'alto di una decina di centimetri per migliorarne il godimento
è una cosa; se invece si ha una sostanziale camera d'aria alta nel
punto di colmo solo 50 cm e si trasla tutto il tetto per portare l'altezza
di colmo, poniamo, a 3 m, si tratta solo di un miglior godimento?
Probabilmente no. è in realtà una questione abbastanza spinosa perchè sia
ai fini urbanistici sia a quelli civilistici in un condominio si fa
sempre riferimento al valore del piano, prescindendo dalla sua altezza.
Ovvero non ha un gran senso parlare di differenza di valore se il primo
piano (piano nobile negli edifici più vecchi) ha un'altezza di 3,8 m,
mentre il terzo piano ha un'altezza di soli 3 m.
Un criterio di differenziazione - Analogamente si rileva che anche
quando il sottotetto su cui si interviene è bassissimo e del tutto
inabitabile, il piano, in senso tecnico, esiste e quindi non si procede alla
creazione di un nuovo piano. Per altri versi una semplice camera d'aria
talmente bassa da essere inaccessibile difficilmente può essere
considerato come un vero e proprio piano dell'edificio. La possibilità concessa
dalle leggi vigenti di rendere abitazioni i sottotetti è fuorviante
nella interpretazione delle norme. La realizzazione di un nuovo piano
prescinde dalla destinazione della superficie cos" ricavata. L'indennizzo
matura nel momento in cui si genera un nuovo piano, al di là della sua
trasformazione in abitazioni. Punto nodale, quindi, diventa individuare
i casi in cui il piano esiste prima dell'intervento di innalzamento.
Il criterio per individuare quando sia necessario procedere
all'indennizzo ai sensi dell'art. 1127 cod. civ. non può discostarsi dal concetto
basilare di creazione di un nuovo piano. Di conseguenza è necessario
individuare in quali casi il piano sottotetto sia un piano a tutti gli
effetti dell'edificio e quando, al contrario, non lo è. Quando si migliora
il godimento della proprietà ristrutturando e mutandone la
destinazione e quando ci si trova, di fatto, di fronte a un piano che non
esisteva. Attenzione che in tal senso va sempre ricordata anche la questione
del titolo di proprietà non potendosi dare il caso di due proprietari per
la medesima superficie. Un criterio di suddivisione potrebbe quindi
essere individuato nelle caratteristiche fisiche del sottotetto prima
dell'intervento. Se il sottotetto è bassissimo, tale da impedire
l'accesso, sia pure difficoltoso, ad una persona; oppure quando si tratta
sostanzialmente solo di una camera d'aria per isolare i piani sottostanti; o,
ancora, di una modesta controsoffittatura, non portante, creata solo
per nascondere l'orditura del tetto; l'intervento si può considerare
come un vero e proprio sopralzo. Al contrario quando si interviene su un
sottotetto che ha già i requisiti minimi di altezza e l'intervento non
modifica l'andamento generale della falda o lo modifica marginalmente
solo per migliorarne il godimento (art. 1102 cod. civ.), si può parlare
di una semplice ristrutturazione, con cambio di destinazione ed
ottenimento della permanenza di persone. Tutto ciò sia pure considerando che il
legislatore, per la parte urbanistica, più volte chiamato a definire
la questione, di fatto con la L.R. 18/2001 ha individuato il limite in
qualsiasi tipologia ed entità di volume. Si badi, a fini urbanistici. è
del tutto evidente che stabilire quando ci si trovi di fronte a un vero
e proprio piano e quando, invece, di fronte a un volume di tale
modestia da non poter essere considerato piano, è molto soggettivo. Un
criterio potrebbe essere individuato nel titolo di proprietà . Se è un volume
che merita un titolo di proprietà , avrà una qualche capacità di
godimento. Un altro potrebbe essere la autonoma capacità di produrre reddito,
ovvero se è accatastato. Ma sono sostanzialmente solo indicatori perchè
la definizione di piano dovrebbe essere più tecnica che fiscale.
Il caso del lastrico solare
Il caso del lastrico solare è emblematico di tutto quanto è stato
precedentemente esposto. Si stanno osservando casi di realizzazione di
sottotetti in luogo di lastrici solari di copertura ovvero di terrazzi posti
sugli ultimi piani degli edifici. La procedura utilizzata prevede la
richiesta di autorizzazione di tetto a falde, spesso giustificata da
ammaloramenti e necessità di rifacimento della copertura. Successivamente,
una volta realizzato il tetto a falde, si procede al recupero del
sottotetto ottenuto mediante le normative esistenti. Il fatto della usuale
"calpestabilità " dei lastrici solari, ovvero terrazzi, diviene
fuorviante e fa dimenticare che un lastrico di copertura è, prima di tutto, la
copertura dell'edificio e solo sussidiariamente terrazzo. Quindi nel
momento in cui vado a coprire il lastrico con un nuovo tetto (sia pure a
falde) genero a tutti gli effetti un nuovo piano. è questo il momento,
ai fini dell'indennizzo, in cui si concretizza la realizzazione di un
nuovo piano, non quello in cui lo trasformo in abitazioni. Lo stesso
art. 1127 cod. civ. ci viene in aiuto quando nell'ultimo comma recita:
Egli (n.d.r. chi sopraeleva) è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico
solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Anche se il lastrico non è condominiale ma privato di colui che
sopraeleva, che quindi vi rinuncia per potere realizzare un tetto a falde, non
si modifica la sostanza del ragionamento: dopo l'intervento l'edificio
ha un nuovo tetto che copre quello precedente il quale, a sua volta,
si trasforma in un piano coperto godibile. Valgono ovviamente le
considerazioni fatte: se realizzo realmente solo una camera d'aria alta al
colmo, poniamo, solo 50 cm perchè realmente ho delle infiltrazioni
d'acqua, secondo quanto già detto non lo si può considerare un nuovo piano e,
quindi, non sarò soggetto a indennizzo.
Lo "sfarfallamento" delle falde
Altro caso particolare è quello in cui il colmo del tetto resta alla
sua quota originaria e si procede all'aumento dell'altezza nei punti di
imposta. Ovvero si diminuisce la pendenza delle falde aumentando
l'altezza nei punti di minima e lasciando inalterata l'altezza massima.
Anche in questo caso vale il principio precedentemente espresso: un
sottotetto con queste caratteristiche ha già i requisiti minimi per una
ristrutturazione, solo che per una superficie minore di quella che si
ottiene con lo "sfarfallamento" delle falde. Anche l'inserimento di
semplice cappuccine ottiene il medesimo risultato, rendere godibile porzioni
che originariamente non lo erano. Il piano, però, esisteva anche prima
dell'intervento.
Considerazioni conclusive
La questione del diritto di sopralzo non è più molto trattata dato che
la maggioranza delle normative urbanistiche ora non consentono indici
di sfruttamento tali da permettere sopralzi nei condomini. Se ne torna a
parlare con insistenza proprio quando connessa ai recuperi dei
sottotetti. Le leggi che stanno consentendo il recupero dei sottotetti hanno
reso di non facilissima interpretazione la questione relativa
all'indennizzo per il diritto di sopralzo. Oltretutto l'equivoco è favorito dalla
tipologia dell'intervento che, inevitabilmente, concerne la parte
superiore degli edifici dando adito a diffuse errate interpretazioni. |
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